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COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO

La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (o Autorità di garanzia sugli scioperi) è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita dall'art. 12 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, con il compito di vigilare sul corretto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero nei cosiddetti servizi pubblici essenziali, con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Composizione

Ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione è «composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica».

Per soddisfare l'esigenza di preservare l'organismo da influenze esterne, di natura politica, sindacale e professionale, la legge stabilisce anche che “non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza” . E, sempre in coerenza con le caratteristiche di Autorità indipendente, assume rilievo la previsione secondo cui il Presidente non viene individuato sulla base di una designazione esterna, ma è eletto all'interno dell'organismo dagli stessi componenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

Funzioni

L'Autorità è chiamata ad esprimere un giudizio sull'idoneità degli accordi che le parti devono raggiungere al fine di assicurare le prestazioni indispensabili e, in caso di valutazione negativa, a formulare una “regolamentazione provvisoria” che si impone alle parti finché perdura il disaccordo (art. 13, lett. a, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni). In particolare, la Commissione:

  • può emanare, su richiesta della parti interessate, un lodo sul merito della controversia avente ad oggetto le questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione (art. 13, lett. b) della legge);
  • può invitare a differire lo sciopero ad altra data per consentire un ulteriore tentativo di mediazione nei conflitti di rilievo nazionale (art. 13, lett. c), o a riformulare la proclamazione nel caso di palese violazione delle regole relative alle fasi che precedono l'astensione collettiva (art. 13, lett. d), ovvero quando vi siano scioperi concomitanti, proclamati da soggetti sindacali diversi, che interessino il medesimo bacino di utenza (art. 13, lett. e);
  • può indirizzare delibere di invito pure alle amministrazioni o imprese erogatrici, con un potere di valutazione dei comportamenti datoriali funzionale all'accertamento delle relative responsabilità e alla irrogazione delle eventuali sanzioni (art. 13, lett. h).

Le sanzioni

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, la riforma del 2000 ha, come è noto, assegnato un ruolo centrale alla Commissione di Garanzia, configurandola come il soggetto titolare del potere sanzionatorio, con ciò intendendo che ad essa spetta di valutare i comportamenti delle parti e, in caso di valutazione negativa, deliberare l'applicazione delle sanzioni (art. 13, lett. i) della legge), restando agli altri soggetti (datori di lavoro e Direzioni territoriali del lavoro, già Direzione provinciale del lavoro) un compito “esecutivo”.

L'importo minimo della sanzione da applicare alle organizzazioni sindacali, per la violazione delle previsioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è fissato da euro 2.500 a 25.000, raddoppiabili in caso di recidiva.

Quanto alle sanzioni per i dirigenti delle amministrazioni e per i legali rappresentanti delle imprese e degli enti, la legge individua nuove ipotesi in cui esse sono applicabili, elevandone, anche qui, l'importo: qualora non venga rispettata la disciplina pattizia o provvisoria o quando gli utenti non siano stati informati correttamente, è applicabile una sanzione amministrativa da euro 2.582 a 25.820, adottata con ordinanza della Direzione Territoriale del Lavoro. Inoltre, da euro 206 ad euro 516 nel caso in cui, nel termine indicato dalla Commissione di Garanzia, non applichino le sanzioni di cui all'art. 4, ai sensi dell'art. 4, comma 4-sexies della legge.

Anche i singoli lavoratori che si astengono dal lavoro in contrasto con le misure individuate per garantire i diritti delle utenze e le prestazioni minime, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, irrogate dal datore di lavoro previa valutazione del comportamento delle parti da parte della Commissione.

Alle medesime sanzioni sono soggetti anche le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni.

Gli importi delle sanzioni sono devoluti all'INPS, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria.


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giovedì, 24 Giugno 2021

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